A seguito del Regolamento n. 55/2013 (G.U. n. 118 del 22 maggio 2013), la PA non potrà accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea e procedere al pagamento, anche parziale, sino all'invio del documento in forma elettronica. Il divieto riguarda tutti i soggetti pubblici anche autonomi inseriti nel conto economico consolidato dello Stato ed individuati entro il 30 settembre di ogni anno nell'elenco pubblicato dall'ISTAT. Medesimi obblighi sono posti in capo alle amministrazioni statali.
Per “fattura elettronica” verso la PA, rispetto a quanto contenuto nell'art. 21 del DPR n. 633/1972, si intende un documento in formato Xml, sottoscritto con firma elettronica qualificata o digitale che contiene il codice identificativo univoco dell'ufficio destinatario della fattura riportato nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (c.d. IPA).
I tempi di attuazione previsti dal DM n. 55/2013, c.d. Regolamento (entrato in vigore il 6 giugno 2013), così come ricordato dalla Circolare n. 1 del 31 marzo 2014, sono i seguenti:
Alle scadenze sopra individuate, diventerà attuativo l'obbligo, da parte della PA, di pagare solo ed unicamente le fatture elettroniche (emesse nel formato stabilito) secondo quanto espressamente disposto dall'art. 1, comma 210 della Legge n. 244/2007.
A decorrere dalle date precedentemente evidenziate, i fornitori (siano imprese ovvero lavoratori autonomi) dovranno emettere, trasmettere ovvero conservare elettronicamente le fatture destinate alla PA.
La trasmissione delle fatture elettroniche, anche attraverso intermediari, dovrà avvenire mediante l'utilizzo del Sistema di interscambio (c.d. SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate per il tramite della Sogei.
L’art. 25 del DL n. 66/2014 ha stabilito che le fatture elettroniche che saranno emesse nei confronti delle PA dovranno contenere oltre al codice IPA che identifica la PA:
Nei casi in cui i fornitori della PA non riportino il CIG ovvero il CUP le PA non procederanno al pagamento delle fatture elettroniche trasmesse.
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